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Mediatore Professionista civile e commerciale: da oggi anche liti condominiali e i sinistri stradali.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Mediatore, previsto dal D.Lgs. n. 28 del 2010 in materia di mediazione civile e commerciale, si estende – da oggi 21 marzo 2012 – anche alle liti di condominio ed agli incidenti stradali, che erano stati temporaneamente differiti di un anno.

Anche il nostro ordinamento giuridico ha dunque completamente recepito l’istituto della “Mediazione”, quale strumento alternativo per la definizione delle controversie (ADR Alternative Dispute Resolution), a costi molto contenuti ed in tempi ragionevoli (massimo quattro mesi).

Tutti gli atti sono esenti da Bollo e da ogni altra imposizione, e l’eventuale “accordo” non è soggetto a spese di registrazione fino ad un importo di 50.000 euro. Viene altresì riconosciuto un credito di imposta (commisurato all’indennità dovuta) fino a 500,00 euro, in caso di esito positivo della mediazione, che viene ridotto alla metà in caso di insuccesso.

La mediazione è facoltativa, salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Rappresenta infatti una condizione di procedibilità dell’azione civile, la mediazione concernente le controversie in materia di condominio; diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di azienda; risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La norma, se per alcune fattispecie è finalizzata al tentativo di recuperare un rapporto tra soggetti appartenenti ad un medesimo contesto sociale (condominio, eredità, patti di famiglia, ecc.), per altre ha il dichiarato intento deflattivo e cioè quello di diminuire il carico di cause pendenti nei nostri Tribunali (sinistri stradali, responsabilità medica, ecc.).

Il Mediatore agisce quale facilitatore nel rapporto fra le parti di una controversia, assistendole e conducendole, se possibile, ad una soluzione concordata della vertenza.

La mediazione, insomma, si pone come alternativa ragionevole, duttile e fortemente improntata ad uno spirito concreto e realistico, che ricerca soluzioni pratiche, rapide e convenienti a problemi che possono, in alternativa, divenire sempre più ostici e creare complicazioni gravi agli affari e alla vita privata avvelenando, per così dire, i rapporti fra le persona.


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